Servizi di architettura e di Ingegneria: Il decreto “Parametri bis” inviato al Consiglio di Stato

Potrebbe sbloccarsi il decreto “Parametri bis” relativo ai parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti dei se...

22/07/2013
Potrebbe sbloccarsi il decreto “Parametri bis” relativo ai parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.
Ricordiamo che il Consiglio superiore dei Lavori pubblici nell'adunanza del 17 maggio scorso ha espresso parere favorevole (con una serie di considerato da non sottovalutare) sullo schema di regolamento recante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.
Si tratta del secondo parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici che è favorevole con una serie di osservazioni nella prima delle quali viene evidenziato che le osservazioni puntuali formulate nel primo Voto (voto n. 110) sono state prevalentemente recepite mentre le osservazioni di carattere generale non risultano recepite.
Nel dettaglio il Consiglio superiore aveva precisato che il decreto stesso non consente la possibilità di verificare il puntuale adempimento del vincolo relativo al fatto che il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012 (ultimo periodo dell’art. 9) e che tale osservazione trovava, peraltro, puntuale riscontro anche nella nuova formulazione del comma 2 (ora comma 4) dell'art. 1 dello schema di Regolamento in esame, laddove viene riportato che "il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge".
Con la nuova stesura del comma 4 dell'articolo 1 viene, dunque, riaffermato quanto espresso nel decreto legge ed il Consiglio superiore, nel proprio voto aveva ribadito "che, in ogni caso, non può che competere alla stazione appaltante l'obbligo della verifica del rispetto del vincolo imposto dalla norma primaria, in sede di determinazione del corrispettivo". La Stazione appaltante può provvedere a tale adempimento secondo la propria specifica organizzazione ed il Consiglio superiore aveva proposto l’inserimento nell'art. 1 del comma 5 con la seguente formulazione: "Compete alla stazione appaltante l’obbligo della verifica del rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 in sede di determinazione del corrispettivo".
Per altro, nel voto in argomento, il Consiglio superiore aveva precisato che compete al RUP, in fase di predisposizione degli atti di gara, accertare che il corrispettivo da porre a base di gara non superi quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in argomento.

L’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, non ha condiviso il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici ritenendo che la verifica del Rup rappresenta una inutile ed inopportuna complicazione burocratica e non ha inserito, quindi, tale richiesta che, per altro, era stata già bocciata dalle professioni dell'area tecnica.
Il decreto contenente il Regolamento “Paranetri bis” relativo alla determinazione degli importi da porre a base d’asta nelle gare di progettazione, dopo il concerto con il Ministero delle Infrastrutture è stato inviato, quindi, al Consiglio di Stato.
Ricordiamo, per ultimo, che il Regolamento ha avuto un iter molto tormentato con la prima versione bocciata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere del gennaio 2013 ed anche dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pubblici di lavori, servizi e fornitura principalmente per il motivo che, i parametri, così come erano stati definiti, avrebbero potuto determinare corrispettivi più alti rispetto a quelli delle precedenti tariffe professionali abrogate (D.M. 4/4/2001), violando così il vincolo imposto dalla Legge n. 27/2012.
E’ presumibile che il Consiglio di Stato si pronunci entro la fine del mese di Luglio.

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